Disciplinare

In questa sezione del sito potete scaricare i disciplinari del Soave in formato PDF.

scarica pdf  Disciplinare Soave DOC

scarica pdf  Disciplinare Soave Superiore DOCG

scarica pdf  Disciplinare Recioto Di Soave DOCG

 


Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata
“Soave” e “Soave” Classico e “Soave” Colli Scaligeri

Decreto 6 settembre 2002
G.U. Repubblica italiana n. 222 del 21/09/2002

(estratti)

Articolo 1
La denominazione di origine controllata “Soave” e “Soave classico” è riservata ai vini “Soave” (anche con la specificazione della sottozona Colli Scaligeri), “Soave” spumante e “Soave classico”, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
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Articolo 2
I vini a denominazione di origine controllata "Soave" e “Soave” Classico devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay.
In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono altresì concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, non aromatici, autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.

Articolo 3
Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.
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Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata "Soave” e “Soave” Classico devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, o a pergola unilaterale semplice o pergoletta veronese mono o bilaterale.
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Articolo 5
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini “Soave” anche con la specificazione aggiuntiva della sottozona devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.3, lettera a).
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona e nel territorio amministrativo dei comuni di Gambellara e Montebello, in provincia di Vicenza.
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Disciplinare di Produzione dei Vini a Denominazione di
Origine Controllata e Garantita “Soave superiore”

Decreto Ministero Politiche agricole del 29 ottobre 2001
G.U. Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2001

(estratti)

Articolo 1
La denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» già riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 è riservata ai vini «Soave Superiore» «Soave Superiore» classico e «Soave Superiore» riserva che rispondono alle condizione ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Articolo 2
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay.
In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono altresì concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non aromatiche autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.

Articolo 3
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore » comprende il territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d’Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.
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Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Soave Superiore » devono essere atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e potatura devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per gli impianti realizzati dopo l’approvazione del presente disciplinare devono essere utilizzate esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.
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Articolo 5
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore" devono aver luogo in tutto il territorio amministrativo della provincia di Verona.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
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Recioto di Soave DOCG

Decreto Ministero Politiche agricole del 19 settembre 2001
G.U. Repubblica italiana n. 228 del 1 ottobre 2001

(estratti)

Articolo 1
La denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" è riservata ai vini, “Recioto di Soave”, “Recioto di Soave” Classico e “Recioto di Soave” Spumante che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Articolo 2
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto di Soave” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega per almeno 70% e il rimanente da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay. In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono altresì concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.

Articolo 3
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" comprende il territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi e Lavagno in provincia di Verona. (....)

Articolo 4
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Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i vini di cui alla denominazione di origine controllata "Soave" il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", dopo aver operata la tradizionale cernita delle uve, è di 9 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Tale quantitativo deve essere costituito da uve della varietà Garganega ed eventualmente della varietà Trebbiano di Soave fino ad un massimo del 20% del peso fresco delle uve poste a riposo.
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Articolo 5
I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata e garantita, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Recioto di Soave"
- colore: giallo dorato;
- odore: intenso e fruttato anche con sfumature di vaniglia;
- sapore: dolce, vellutato rotondo, eventualmente con sfumature di vaniglia, anche vivace come da tradizione;
- titolo alcolometrico volumico minimo: 12% vol;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 28 g/l;
- zuccheri riduttori residui: minimo 70 g/l.
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