Statuto
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(estratto)
STATUTO
Approvato dall’Assemblea del 19/01/2000
Art. 1 - COSTITUZIONE-SEDE-DURATA
A tutti gli effetti di legge e con particolare riferimento al D.P.R.
12 luglio 1963, nonché al D.P.R. 21 agosto 1968 ed in applicazione
della legge 164 del 1992 e del D.M. 4 Giugno 1997 n. 256 è
costituito un Consorzio volontario per la tutela dei vini "Soave"
e "Recioto di Soave" denominato
" Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave ".
Il Consorzio è un'associazione interprofessionale di categoria
senza scopo di lucro per la tutela, valorizzazione e cura generale
degli interessi relativi alla Denominazione di Origine dei vini,
costituito a norma del D.M. 4 giugno 1997 n. 256.
Esso è inoltre disciplinato dal presente statuto, dagli eventuali
regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.
Il Consorzio ha sede legale presso il Palazzo Municipale di Soave
(VR). La sede potrà essere trasferita in altro luogo, con
deliberazione dell'Assemblea. Il Consorzio potrà anche istituire
e/o sopprimere Uffici distaccati nei vari Comuni della zona di produzione
e, se necessario, potrà altresì costituire sedi di
rappresentanza in Italia e all'estero.
Il Consorzio, oltre agli scopi di cui all'art. 2, si propone anche
di partecipare ad organismi consortili o di promuovere ogni altra
operazione che possa direttamente od indirettamente giovare all'incremento,
all'affermazione commerciale, al miglioramento qualitativo della
produzione della zona.
Qualora venisse promossa la costituzione di un Ente per la gestione
o il coordinamento su direttiva unitaria, dei compiti di controllo,
vigilanza e propaganda, comuni ai Consorzi Volontari di Tutela,
l'Assemblea potrà deliberare l'adesione del Consorzio a detto
Ente.
Il Consorzio ha durata sino al 31 Dicembre 2050 salvo proroga.
Art. 2 - SCOPI
Gli scopi essenziali ed oggetto principale del Consorzio sono:
tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alla Denominazione
di Origine del vino Soave e Recioto di Soave nelle varie tipologie
D.O.C. e D.O.C.G.. nonché:
svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai Consorzi
dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di vini a
denominazione di cui alla L. 164/1992 e successive modifiche e relativi
regolamenti, in particolare:
- collaborare alla vigilanza sull'applicazione della legge 164/92
e successive modificazioni e relativi regolamenti;
- organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate
alla produzione e alla commercializzazione della denominazione,
nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela
e della valorizzazione della denominazione stessa;
- praticare una specifica attività onde assicurare la corrispondenza
tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le
norme dei disciplinari di produzione, nonché tutelare la
denominazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione
e da altri illeciti, difendendo in ogni sede i legittimi interessi
del Consorzio, anche costituendosi parte civile;
- attuare tutte le misure per valorizzare direttamente e indirettamente
le denominazioni, sotto il profilo tecnico e dell'immagine;
- collaborare con enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere
e realizzare iniziative atte alla valorizzazione e al sostegno della
produzione vitivinicola e dei prodotti tutelati.
Il Consorzio può inoltre:
- proporre la disciplina regolamentare della rispettiva Denominazione
del vino tutelato
- espletare funzioni consultive e operative nei riguardi degli organismi
istituzionali comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli
enti locali, Camera di Commercio I.A.A. in materia di gestione degli
albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione
delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni e di quant'altro
di competenza dei predetti enti in materia di vini a denominazione;
- curare la formazione e fornire assistenza tecnica nelle varie
fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura
di servizi generali relativi all'utilizzo della denominazione;
- istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle
attività svolte in nome e per conto delle aziende associate;
collaborare ad organismi rappresentativi di denominazioni a base
sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare
le loro strutture amministrative e tecniche;
- collaborare a consorzi di tutela di altre denominazioni ricadenti
nello stesso territorio in tutto o in parte;
aderire ad altre organizzazioni ed associazioni di consorzi di tutela
delle denominazioni aventi scopo di coordinamento ed assistenza
e comunque affini ai propri; anche affidando o delegando loro funzioni
e compiti propri;
previa convezione relativamente alle modalità del servizio
e del rimborso delle spese, permettere l'utilizzo da parte di altri
consorzi delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque
l'autonomia ai sensi dell'art, 7 comma 3 del D.M. 4/6/97 n. 256.
Al fine di meglio perseguire gli scopi suddetti, il Consorzio può
inoltre richiedere:
di essere incaricato di collaborare alla vigilanza sull'applicazione
della Legge 164/1992 e successive modifiche;
l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'art. 21 della
Legge 164/1992 ..... 
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