Disciplinari
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• Disciplinare
Soave DOC
• Disciplinare
Soave Superiore DOCG
(estratti)
— Parere riconoscimento disciplinare D.o.c.g.
«Soave Superiore» —
LEGISLAZIONE VINICOLA N. 9 • SETTEMBRE 2001
«SOAVE SUPERIORE» parere riconoscimento
D.o.c.g.
PARERE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
DEI VINI
relativo alla richiesta di riconoscimento dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita «Soave Superiore».
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001
Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Soave Superiore».
Articolo 1 - (Riconoscimento denominazione)
[1] La denominazione di origine controllata e garantita «Soave
Superiore» già riconosciuta a denominazione di origine
controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
1968 è riservata ai vini «Soave Superiore» «Soave
Superiore» classico e «Soave Superiore» riserva
che rispondono alle condizione ed ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare.
Articolo 2 - (Vitigni ammessi)
[1] I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Soave Superiore» devono essere ottenuti dalle uve provenienti
dal vitigno Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve
dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay.
[2] In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono
altresì concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca
non aromatiche autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.

Articolo 3 - (Zona raccolta uve)
[1] A) La zona di produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Soave Superiore » comprende il
territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d’Alpone,
San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia
di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola
ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.
(....)
Articolo 4 - (Condizioni ambientali e rese)
[1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini «Soave Superiore » devono essere
atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualità.
[2] I sesti di impianto, le forme di allevamento e potatura
devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle
uve e del vino.
[3] Per gli impianti realizzati dopo l’approvazione
del presente disciplinare devono essere utilizzate esclusivamente
le forme di allevamento a spalliera semplice.
(....)
Articolo 5 - (Vinificazione)
[1] Le operazioni di vinificazione e di affinamento devono
aver luogo unicamente nell’ambito dell’intero territorio
amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona
delimitata dall’art. 3 del disciplinare di produzione del vino
a denominazione di origine controllata «Soave».
[2] La resa massima di uva in vino non deve essere superiore
al 70%.
[3] Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
[4] Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
(....)
[7] I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Soave Superiore» e «Soave Superiore Classico »
devono essere immessi al consumo solo dopo un periodo di affinamento
in bottiglia di almeno 3 mesi e comunque non prima del 31 marzo successivo
alla vendemmia.
[8] Il vino a denominazione controllata e garantita «Soave
Superiore» - designato con la qualificazione «riserva»
deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di
almeno 2 anni, di cui almeno 3 mesi in bottiglia, a partire dal 1°
novembre dell’annata di produzione delle uve.
(....)
Articolo 6 - (Caratteristiche vini al consumo)
(....)
Articolo 7 - (Etichettatura)
(....)
Articolo 8 - (Recipienti e confezioni)
(....)
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